Chi ha stipulato una polizza auto rischi diversi è importante che segua l’iter previsto dalla propria compagnia in caso di danno, per non rischiare di perdere l’eventuale risarcimento. La prima cosa, in ogni caso, è fare denuncia alle autorità competenti, per poter dimostrare ad esempio il furto o la rapina.
La segnalazione dovrà poi essere fatta anche alla compagnia, alla quale bisognerà riferire la data, il luogo e la dinamica del sinistro, l’entità del danno e il tipo di polizza per il quale si richiede l’intervento.
L’iter e la tempistica saranno diversi a seconda del tipo di assicurazione sottoscritta. Per il furto totale dell’auto, per esempio, si potrà chiudere l’istruttoria dopo 30 giorni, mentre per furto parziale, incendio, kasko o altro sarà necessario comunicare dove l’auto potrà essere visionata da un perito per la valutazione del danno.
L’assicurazione obbligatoria Rc Auto si distingue dalle altre polizze di responsabilità civile perché prevede la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni direttamente al proprio assicuratore. Una procedura, questa, che consente di ottenere la somma in tempi più rapidi. Il risarcimento prevede di norma un massimale, cioè un importo massimo oltre il quale l’assicuratore non risponderà dei danni.
La richiesta di risarcimento dei danni deve sempre essere effettuata per iscritto. E’ possibile consegnarla direttamente all’assicuratore a mano o inviarla con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così da poter avere una “traccia” dell’inoltro della richiesta. Inoltre, è possibile comunicare la richiesta di risarcimento danni via telegramma, telefax o posta elettronica, a seconda di quanto previsto dal contratto di responsabilità civile auto sottoscritto.
Nei casi in cui non si ha diritto al risarcimento diretto, la richiesta deve essere rivolta all’assicuratore della controparte. In caso contrario, potrà essere rivolta direttamente al proprio assicuratore.
Per quantificare i danni materiali subiti in seguito a un incidente con la propria auto è importante conservare la fattura della riparazione effettuata. Inoltre, a questa cifra dovranno essere aggiunti gli interessi di mora che decorrono a partire dal giorno del sinistro. Qualora l’ammontare della fattura dovesse superare il valore dell’auto, però, sarà risarcito solo il valore del veicolo.
Inoltre, se la macchina dovesse essere demolita in seguito all’incidente, si potrà ottenere il risarcimento anche dei costi di rottamazione, di immatricolazione per un’auto nuova, per le spese di traino, eccetera.
Nel caso in cui si dovesse avere bisogno dell’automobile per lavorare e non la si potesse utilizzare in seguito a un incidente si potrà ottenere il “danno da fermo tecnico”. Sarà comunque indispensabile poter dimostrare la necessità del veicolo per motivi lavorativi. Nella quantificazione dei danni materiali, poi, dovranno essere conteggiati anche altri oggetti eventualmente danneggiati.
Infine, nella quantificazione del danno si dovrà calcolare anche eventuali danni alle persone, che saranno rimborsati in base al livello e al tipo di invalidità riconosciuta.
Il fondo di garanzia per le vittime della strada è stato istituito con la legge numero 990 del 1969. E’ gestito dalla Consap sotto il controllo del ministero della Attività produttive. Il fondo è stato pensato per risarcire i danni causati da determinati eventi.
Nel dettaglio, interviene nel caso in cui i danni siano stati provocati da veicoli non identificati per risarcire i danni alla persona e quelli alle cose (in questo secondo caso, però, c’è una franchigia di 500 euro). Un’altra situazione in cui si attinge al fondo per danni alla persona o alle cose è quella in cui il danno sia stato causato da un mezzo non assicurato. Gli ultimi due casi sono quelli di sinistri per i quali siano responsabili veicoli assicurati con società in liquidazione o messi in circolazione contro la volontà del proprietario. Il decreto legislativo numero 198 del 2007, inoltre, prevede che il fondo di garanzia risarcirà il danno anche per incidenti causati da mezzi esteri con targa che non corrisponde a quella che dovrebbe avere quel determinato veicolo e altri casi particolari.